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Tax Alert n. 9/2020: “Ecobonus”. Decreti 6 agosto 2020

09 ottobre 2020

Il Ministero dello Sviluppo Economico con il Decreto 6 agosto 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020) ha stabilito i requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. “Ecobonus”.

 

L’art. 2 del Decreto ha definito la tipologia e le caratteristiche degli interventi agevolabili.

 

Si tratta, a titolo esemplificativo, degli interventi:

    • di riqualificazione energetica globale, di cui al comma 344 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, eseguiti su edifici esistenti o su singole unità immobiliari esistenti;
    • sull’involucro edilizio di edifici esistenti o parti di edifici esistenti (tali interventi possono riguardare ad esempio le strutture opache verticali e/o le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno, verso vani non riscaldati e contro terra);
    • di installazione di collettori solari (di cui all’art. 1, comma 346, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296) per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
    • riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria;
    • relativi alla installazione e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi e sistemi di building automation.

 

Le detrazioni concesse per gli interventi sopra citati si applicano con le percentuali di detrazione, i valori di detrazione massima ammissibile o di spesa massima ammissibile riportati nell’Allegato B del Decreto. L’ammontare massimo delle detrazioni o della spesa massima ammissibile per tali interventi, fermi restando i limiti di cui al citato Allegato B, è calcolato nel rispetto dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento (cfr. l’Allegato A, punto 13, del Decreto).

 

L’art. 4 individua i soggetti ammessi alla detrazione: possono beneficiare della detrazione anche i soggetti titolari di reddito di impresa che sostengono le spese per la esecuzione dei predetti interventi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale anche rurali, posseduti o detenuti.

 

L’art. 9 disciplina i casi di trasferimento delle quote e di cessione del credito. In particolare, viene previsto che in caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi di imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Inoltre, i soggetti beneficiari delle detrazioni possono optare per la cessione di un credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante, nonché per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

 

Si osserva che il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto 6 agosto 2020 ha stabilito i requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus. (cfr. Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020).

 

Lo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati è a Vostra disposizione per fornire la necessaria assistenza su tali problematiche.