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Tax Alert n. 5/2021: Regime fiscale dei lavoratori impatriati - Studio Pirola Pennuti Zei & Associati

10 marzo 2021

Tax Alert n. 5/2021: Regime fiscale dei lavoratori impatriati (Provvedimento AdE, Prot. n. 60353/2021)

L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 60353 pubblicato in data 3 marzo 2021 (il “Provvedimento”) ha stabilito le modalità di esercizio dell’opzione per i lavoratori che fruiscono del regime impatriati e che intendano avvalersi della proroga di tale regime per ulteriori cinque periodi di imposta in presenza dei requisiti previsti dall’articolo 16, comma 3- bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015.

Per quanto concerne l’ambito soggettivo, sono interessati dall’esercizio dell’opzione in parola i soggetti, cittadini dell’Unione Europea, che hanno trasferito la propria residenza fiscale in Italia prima del 30 aprile 2019 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultavano già beneficiari del regime c.d. “impatriati” di cui all’articolo 16 del D. Lgs. 147/2015., soggetti fra i quali rientrano anche gli sportivi professionisti.

Come specificato nel Provvedimento, l’opzione è esercitata mediante l’effettuazione da parte del lavoratore rimpatriato di un versamento, in un’unica soluzione, il cui importo è determinato applicando ai redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, e soggetti alla tassazione agevolata, le seguenti aliquote:

  1. 10% se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di effettuazione del versamento, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni;
  2. 5% se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di effettuazione del versamento, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni.

In entrambi i casi l’acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia può essere effettuato direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Il relativo versamento deve essere effettuato mediante il Modello di pagamento F24, senza possibilità di avvalersi della compensazione, con modalità che saranno stabilite da una futura Risoluzione Ministeriale. Il versamento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. Qualora il primo periodo di fruizione dell’agevolazione sia terminato il 31 dicembre 2020, il versamento dovrà essere effettuato entro il 30 agosto 2021 [i.e. 180 giorni dalla data di pubblicazione del Provvedimento in commento].

I lavoratori dipendenti devono richiedere l’applicazione dell’agevolazione direttamente al datore di lavoro con dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione; i lavoratori autonomi, invece, devono comunicare l’esercizio dell’opzione nella Dichiarazione dei Redditi relativa all’anno di effettuazione del versamento di cui sopra.  

Il Provvedimento disciplina anche gli obblighi dei sostituti di imposta concernenti l’effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, per i quali è richiesta l’agevolazione [a seconda dei casi, del 50%, ovvero del 90%] nonché sugli adempimenti di conguaglio che i suindicati sostituti sono tenuti ad operare a fine anno, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro.

Lo Studio Pirola Pennuti Zei & Associati è a Vostra disposizione per fornire la necessaria assistenza su tale tema.