News dai Soci

Tax Alert n. 5/2020 - DAC 6 - Differimento dei termini

06 luglio 2020

Tax Alert n. 5/2020 - Direttiva DAC 6: differimento dei termini

 

Implementazione della Direttiva

 

Ad oggi, non tutti gli Stati Membri hanno recepito nei rispettivi ordinamenti la DAC 6.

 

Per quanto concerne il nostro Paese, il 29 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato in primo esame uno Schema di Decreto Legislativo di recepimento; la trasmissione al Parlamento di tale Schema è avvenuta il 31 gennaio 2020, con Nota n. 0001369, ed è tuttora in corso di recepimento.  

 

Il 20 febbraio 2020, la Conferenza unificata delle Regioni e degli Enti locali ha espresso parere favorevole su tale Schema.

 

Inquadramento normativo

 

Il 25 maggio 2018 è stata adottata la Direttiva DAC 6 (2018/822) che è intervenuta sull’ambito di applicazione della Direttiva DAC 1 (Direttiva 2011/16/UE) relativa alla cooperazione amministrativa. La DAC 6 è cronologicamente l’ultima Direttiva che modifica la DAC 1, ed è finalizzata all’implementazione dello scambio automatico obbligatorio di informazioni relative ai meccanismi transfrontalieri potenzialmente elusivi soggetti all’obbligo di notifica (“Reportable Cross- Border Arrangement”o“RCBA”).

 

Come si legge nel Considerando 6 della DAC 6, la comunicazione di informazioni sui meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressivi può contribuire in modo efficace agli sforzi per la creazione di un ambiente di tassazione equa nel mercato interno. In tale prospettiva, l’istituzione dell’obbligo di informare le Autorità fiscali in merito ad alcuni meccanismi transfrontalieri potenzialmente utilizzabili a fini di pianificazione fiscale aggressiva costituirebbe un passo nella giusta direzione.

 

In estrema sintesi, si osserva che nel corso del G7 tenuto a Bari nel mese di maggio 2017 è stato chiesto all’OCSE di elaborare delle modalità per contrastare tali meccanismi transfrontalieri (Declaration on fighting tax crimes and other illicit financial flows). I lavori svolti in sede OCSE si sono concretizzati nell’adozione del “Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures” approvato dal Comitato Affari Fiscali dell’OCSE l’8 marzo 2018.

 

Differimento dei termini

 

La Direttiva (UE) 2020/876 del Consiglio del 24 giugno 2020 - che ha modificato la Direttiva 2011/16/UE (DAC 1) per affrontare l’urgente necessità di rinviare determinati termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel settore fiscale a causa della pandemia di Covid-19 - è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE L 204/46 del 26 giugno 2020.

 

Sono stati inseriti gli articoli 27-bis e 27-ter nella Direttiva DAC 1.

 

In particolare, come previsto dall’art. 27-bis (rubricato “Rinvio facoltativo dei termini a causa della pandemia di Covid-19”) gli Stati Membri potranno adottare le misure necessarie per consentire agli intermediari e ai contribuenti di comunicare entro il 28 febbraio 2021 (i.e: rinvio di sei mesi) le informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica, la cui prima fase sia stata attuata tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020.

 

In tal caso (i.e: rinvio di sei mesi), gli Stati Membri adotteranno le misure necessarie per consentire che le prime informazioni siano comunicate entro il 30 aprile 2021.

 

È coerentemente previsto che il termine di 30 giorni per la comunicazione delle informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica inizia a decorrere entro e non oltre il 1° gennaio 2021 quando:

 

  • un meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica è messo a disposizione per l’attuazione o è pronto per l’attuazione, ovvero la prima fase nella sua attuazione è stata compiuta tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, o;

 

  • gli intermediari forniscono, direttamente o attraverso altre persone, aiuto, assistenza o consulenza tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.

 

L’articolo 27- ter (rubricato “Prolungamento del periodo di rinvio”) prevede che possa essere prorogato di tre mesi il periodo di rinvio dei predetti termini, a condizione che continuino a persistere gravi rischi connessi all’emergenza epidemiologica COVID 19.

 

Dal momento che, come già osservato, ad oggi la DAC 6 non è stata ancora implementata in Italia, è auspicabile che il relativo Decreto di recepimento tenga conto del differimento dei termini, come sopra rappresentato.