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Tax Alert n. 4/2021: Versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

11 febbraio 2021

Il Provvedimento Prot. n. 34958 del 4 febbraio 2021 ha previsto nuove modalità di verifica circa il corretto versamento dell’Imposta di Bollo sulle fatture elettroniche a decorrere dal 2021.

 

Si ricorda al riguardo che l’Agenzia delle Entrate fornisce ad ogni soggetto titolare di partita IVA obbligato all’emissione di fattura elettronica, all’interno dell’Area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, due distinti elenchi contenenti gli elementi identificativi delle fatture elettroniche inviate tramite SDI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo e delle fatture elettroniche inviate tramite SDI che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta risulta dovuta.

 

Il Provvedimento in oggetto è intervenuto sui seguenti temi.

 

  • Integrazione da parte dell’Ufficio delle fatture elettroniche inviate tramite SDI per le quali è dovuta l’imposta di bollo: l’Ufficio metterà a disposizione al contribuente/intermediario nell’Area Fatture e Corrispettivi 2 elenchi, (i) l’Elenco A (non modificabile) contenente le fatture trasmesse tramite SDI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo (tag <Bollo Virtuale> valorizzato con “SI”) e (ii) l’Elenco B contenente le fatture che non riportano l’assolvimento dell’’imposta di bollo (tag <Bollo Virtuale> non presente nell’xml della fattura) ma per le quali, sulla base di elementi soggettivi o oggettivi contenuti in esse, ne emerge il relativo obbligo.

Come specificato nell’Allegato al Provvedimento, nell’Elenco B saranno riportate le fatture per le quali risulteranno soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. sommatoria degli importi maggiore di Euro 77,47;
  2. sono riportati i codici natura N2.1, N2.2, N3.5, N3.6 e N4;
  3. non è stata indicata nessuna codifica per il non assoggettamento all’imposta di bollo secondo le indicazioni fornite al par. 4 dell’Allegato al Provvedimento relativamente alle operazioni che, seppur rientranti nel campo applicativo dell’imposta di bollo, non ne sono assoggettate per effetto di disposizioni normative.

 

Gli Elenchi A e B saranno resi disponibili dall’Agenzia entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre.

 

  • Modifica ed integrazione delle fatture elettroniche indicate nell’Elenco B: qualora le fatture indicate nell’Elenco B non presentino i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo il contribuente/intermediario potrà modificare tale informazione. Inoltre, è possibile integrare tale Elenco con gli estremi identificativi delle fatture elettroniche, non identificate dall’Ufficio, ma per le quali l’Imposta di Bollo risulta dovuta.

Le modifiche a tale Elenco o le integrazioni possono essere effettuate, anche più volte, ma comunque entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre (per il secondo trimestre tale termine è previsto al 10 settembre). In assenza di modifiche si intenderanno confermati i dati proposti dall’Agenzia.

 

  • Calcolo e pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche: sulla base dei dati presenti nell’Elenco A e nell’Elenco B (eventualmente modificato/integrato) sarà calcolato e reso disponibile, sempre nell’Area Fatture e Corrispettivi, l’importo dovuto a titolo di imposta di bollo. Il calcolo viene reso disponibile entro il giorno 15 del secondo mese successivo a ciascun trimestre (i.e, 20 settembre per il secondo trimestre).

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite addebito diretto sul c/c, ovvero con il Modello di Pagamento F24 alle seguenti scadenze:

  • per il primo trimestre, entro il 31 maggio 2021;
  • per il secondo trimestre, entro il 30 settembre 2021;
  • per il terzo trimestre, entro il 30 novembre 2021;
  • per il quarto trimestre, entro il 28 febbraio 2022.

 

In caso di omesso, carente ovvero ritardato pagamento dell’imposta di bollo, l’Agenzia delle Entrate invierà una comunicazione elettronica al contribuente contenente i maggiori importi dovuti, le sanzioni e gli interessi. Il contribuente entro 30 giorni dalla ricezione potrà comunque fornire eventuali chiarimenti.

 

Lo Studio Pirola è a Vostra disposizione per fornire la necessaria assistenza su tale tema.