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Tax Alert n. 4/2019: Fatturazione Elettronica

24 ottobre 2019

Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° ottobre 2019, si è concluso definitivamente il periodo di moratoria sulle sanzioni per tardiva od omessa fatturazione elettronica, previsto dall’art. 10 del D.L. 119/2018 e successivamente modificato ad opera del D.L 34/2019. Le violazioni dell’obbligo di fatturazione tornano, pertanto, ad essere sanzionabili secondo le ordinarie disposizioni previste dall’art. 6 del D.Lgs. 471/1997.

La citata moratoria, accordata in sede di prima applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica, prevedeva che, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del D.L. 119/2018, per le operazioni effettuate nel corso del primo semestre dell’anno 2019 le sanzioni previste per l’omessa (o tardiva) fatturazione:

  1. non si applicano se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della relativa liquidazione periodica dell’IVA;
  2. si applicano con una riduzione dell’80% a condizione che a fattura sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’IVA del periodo successivo a quello di riferimento.  

Per i soli contribuenti mensili, la citata riduzione dell’80% (di cui al punto b)) era stata poi estesa sino al 30 settembre 2019, al fine di equipararne il trattamento a quello riservato ai contribuenti trimestrali.

Pertanto, in relazione alle operazioni effettuate a partire dal 1° ottobre 2019, al fine di non incorrere in sanzioni, le fatture dovranno essere emesse entro il termine ordinario previsto dall’art. 21 del D.p.r. 633/72, alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. 119/2018, ovvero entro:

  • il 12-esimo giorno successivo alla data di effettuazione dell’operazione, per le fatture c.d. “immediate”;
  • il 15-esimo giorno successivo al mese di effettuazione dell’operazione, per le fatture c.d. “differite” (art. 21, comma 4 del D.p.r. 633/72);

L’emissione della fattura oltre i termini sopraccitati determina (a partire dal 1° ottobre 2019) l’applicabilità delle ordinarie sanzioni previste, per l’omessa-tardiva fatturazione, dall’art. 6 del D.Lgs. 471/1997 ovvero, ferma restando la possibilità di ridurre il carico sanzionatorio per effetto del c.d. “ravvedimento operoso”:

  1. dal 90% al 180% dell’imposta in caso di violazioni afferenti operazioni imponibili;
  2. dal 5% al 10% dell’imponibile in caso di violazioni afferenti operazioni esenti o non soggette, o soggette ad inversione contabile.

Ai sensi del comma 4 dell’art. 6, tali sanzioni non possono, comunque, essere inferiori a 500 euro. Inoltre, in base a quanto previsto dalla circolare ministeriale 23/1999, tale importo minimo si applica a ciascuna violazione, e non con riferimento a tutte le violazioni commesse nel periodo d’imposta considerato.

 

L’omessa o tardiva fatturazione sarà, invece, punita con la sanzione in misura fissa per un importo compreso tra 250 e 2000 euro, nel caso in cui la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo ovvero, per le operazioni di cui al punto b), nel caso in cui la stessa non assuma rilievo ai fini dell’imposizione diretta.

 

Diversamente, per le operazioni effettuate in data anteriore al 1° ottobre 2019, sarà invece ancora possibile beneficiare della riduzione dell’80% delle sanzioni, a condizione che la fattura sia emessa entro il termine per la liquidazione IVA del periodo successivo al mese o trimestre di riferimento, coincidente per tutti i contribuenti (mensili e trimestrali) con il 18 novembre 2019 (il 16 cade di sabato).

 

Cordiali saluti

Ufficio Studi