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Tax Alert n. 3/2019: Attuazione della disciplina del Patent Box. Provvedimento Prot. n. 658445/2019

01 agosto 2019

Con il Provvedimento  Prot. n. 658445/2019 è stata data attuazione alla disciplina prevista dall’art. 4 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58) - c.d. Decreto “Crescita” - concernente le modifiche alla disciplina del Patent Box.

 

L’art. 1 prevede che possono esercitare l’opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile i soggetti beneficiari dell’agevolazione - inclusi coloro che abbiano concluso un accordo a seguito della procedura di Patent Box - in alternativa al rinnovo dello stesso. Inoltre, possono esercitare la medesima opzione i soggetti che abbiano in corso alla data di entrata in vigore del Decreto “Crescita” (i.e. 30 giugno 2019), una procedura di  Patent Box.

 

L’opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile deve essere comunicata nella Dichiarazione dei Redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce l’agevolazione Patent Box, ha durata annuale ed è irrevocabile e rinnovabile. A seguito dell’esercizio dell’opzione il contribuente deve ripartire  la variazione in diminuzione - riferibile alla quota di reddito escluso a seguito dell’agevolazione - in tre quote annuali di pari importo che devono essere indicate nella Dichiarazione dei Redditi e IRAP relativa al periodo di esercizio dell’opzione e in quelle relative ai due periodi di imposta successivi.

 

Le informazioni necessarie alla determinazione diretta del reddito agevolabile devono essere indicate in idonea documentazione, come definita dall’art. 2: detta documentazione deve descrivere (tra l’altro) la struttura partecipativa e il modello organizzativo dell’impresa, le operazioni con imprese associate, la catena di valore dell’impresa, le funzioni i rischi e i beni utilizzati. Devono anche essere riportate informazioni di sintesi sulla determinazione del reddito agevolabile e deve essere descritto il metodo utilizzato per la determinazione dello stesso, e le ragioni di selezione del metodo.  

 

Qualora parte delle suddette informazioni siano già contenute nella documentazione predisposta ai fini del regime degli oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento, ovvero nella documentazione esibita nell’ambito della procedura di Patent Box, il contribuente ha la facoltà di operare un mero richiamo alla documentazione che è già in suo possesso.

 

Le microimprese, piccole e medie imprese possono predisporre tale documentazione in forma semplificata.

 

Il contribuente che detiene la documentazione deve darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate; in assenza di detta comunicazione il contribuente non potrà avvalersi della disapplicazione delle sanzioni.

 

La consegna della documentazione all’Amministrazione Finanziaria deve essere effettuata entro e non oltre 20 giorni dalla relativa richiesta.

 

Si segnala che gli artt. 7 e 8 del Provvedimento disciplinano i casi di rinuncia alla procedura Patent Box e la comunicazione del possesso della documentazione per gli esercizi antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto “Crescita”.

 

Cordiali saluti

Ufficio Studi